Tecnica
Polizze di capitalizzazione o miste, con attribuzione di prestazioni ricorrenti - Nota dell'Agenzia delle Entrate del 3 novembre 2006
30/11/2006

Su richiesta dell’ANIA, l’Agenzia delle Entrate con la nota del 3 novembre 2006 (v. allegato) è nuovamente intervenuta per fornire chiarimenti riguardo al trattamento fiscale da applicare ad alcune tipologie di polizze assicurative vita.

Si tratta delle polizze che, oltre a garantire la corresponsione di un capitale a scadenza, che potrà essere pari o superiore o inferiore ai premi versati, prevedono l’erogazione di prestazioni “ricorrenti”, comunque siano definite (ad esempio, cedole o riscatti programmati), generalmente collegate ad un titolo strutturato costituito da una componente obbligazionaria e da una componente derivata (cc.dd. polizze con cedola).

Come si ricorderà, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. n. 138/E del 17 novembre 2004, in merito ad una fattispecie contrattuale riguardante polizze di assicurazione sulla vita a premio unico, di durata prestabilita, le cui prestazioni ricorrenti sono collegate ad un titolo strutturato costituito da una componente obbligazionaria e da una componente derivata, ed in cui la somma delle prestazioni ricorrenti e del capitale garantito a scadenza, decurtata della quota destinata alla copertura del caso morte, è pari al premio versato dal contraente, ha ritenuto rilevante, ai fini della tassazione, la scadenza del contratto o del riscatto anticipato, perché solo in quella data può emergere l’eventuale
guadagno dell’assicurato in quanto dipendente unicamente dal risultato della componente derivata del titolo strutturato. E’ stato in particolare precisato che “l’esistenza di un reddito imponibile potrà essere verificata al momento dell’erogazione della prestazione ricorrente soltanto qualora il rendimento della polizza sia a tale data determinabile con certezza”.

Con il quesito allegato al citato Prot. 0247 dell’11 luglio 2006 abbiamo rappresentato all’Agenzia delle Entrate il caso in cui le clausole contrattuali previste in alcuni prodotti commercializzati non prevedono, in caso di riscatto anticipato, alcun capitale garantito ovvero prevedono la garanzia di un capitale ridotto, sicché la prestazione erogata a tale titolo può risultare inferiore a quella garantita a scadenza ed abbiamo in proposito evidenziato che ove si procedesse a tassare le prestazioni ricorrenti considerando il fatto che a scadenza è previsto un capitale garantito, in caso di riscatto (evento questo del tutto fisiologico) l’assicurato risulterebbe inciso da una tassazione su redditi non conseguiti di importo pari alla differenza tra capitale garantito a scadenza e capitale effettivamente percepito (ove inferiore).

L’Agenzia delle Entrate, con la nota del 3 novembre u.s. in commento, ha in primo luogo ritenuto di dover escludere il criterio secondo cui le prestazioni annuali ricorrenti sono imponibili soltanto qualora il loro importo abbia superato quello dei premi pagati perché in tal caso si ammetterebbe l’esistenza di una presunzione secondo cui la restituzione dei premi precederebbe il pagamento dei rendimenti, determinando l’irrilevanza a priori di rendimenti che presentino il carattere della certezza.

Inoltre ha confermato l’impostazione della risoluzione n. 138/E del 2004 secondo cui, ai fini della tassazione, è rilevante la prestazione garantita a scadenza, pur con la precisazione che l’importo di cui tener conto è il capitale minimo, se di ammontare prestabilito, garantito non solo alla scadenza del contratto ma anche nel caso di riscatto anticipato. Pertanto le prestazioni ricorrenti diventano imponibili se il loro importo, aumentato di detto capitale minimo garantito in caso di riscatto anticipato, eccede i premi versati per il caso vita.

Qualora la polizza non garantisca la corresponsione di alcuna prestazione né a scadenza né tanto meno in caso di riscatto anticipato, l’eventuale reddito differenziale potrà essere determinato con certezza soltanto alla data di scadenza del contratto o del riscatto.

Da ultimo riteniamo opportuno sottolineare che la descritta soluzione dissipa il dubbio da taluni posto in passato che le cc. dd. cedole costituiscano una sorta di riscatto parziale.

Naturalmente anche per le polizze in esame si può ipotizzare un riscatto parziale qualora la prestazione liquidata riduca definitivamente il valore della polizza (cioè sia il capitale a scadenza o in caso di riscatto sia le successive prestazioni periodiche).

In quest’ultimo caso occorrerà determinare il rendimento da assoggettare a tassazione avendo riguardo alla quota parte della polizza che con il riscatto parziale viene liquidata definitivamente. A tal fine potrà farsi riferimento ai criteri indicati nella circolare ANIA Prot. 226 del 7 ottobre 1998 per stabilire la quota parte del premio e delle pregresse prestazioni periodiche da confrontare con la prestazione definitivamente liquidata.

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