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Tecnica
Polizze di capitalizzazione o
miste, con attribuzione di prestazioni ricorrenti - Nota dell'Agenzia
delle Entrate del 3 novembre 2006
30/11/2006
Su richiesta dellANIA, lAgenzia delle Entrate con
la nota del 3 novembre 2006 (v. allegato) è nuovamente intervenuta
per fornire chiarimenti riguardo al trattamento fiscale da applicare ad
alcune tipologie di polizze assicurative vita.
Si tratta delle polizze che, oltre a garantire la corresponsione di
un capitale a scadenza, che potrà essere pari o superiore o inferiore
ai premi versati, prevedono lerogazione di prestazioni ricorrenti,
comunque siano definite (ad esempio, cedole o riscatti programmati), generalmente
collegate ad un titolo strutturato costituito da una componente obbligazionaria
e da una componente derivata (cc.dd. polizze con cedola).
Come si ricorderà, lAgenzia delle Entrate, con la ris. n.
138/E del 17 novembre 2004, in merito ad una fattispecie contrattuale
riguardante polizze di assicurazione sulla vita a premio unico, di durata
prestabilita, le cui prestazioni ricorrenti sono collegate ad un titolo
strutturato costituito da una componente obbligazionaria e da una componente
derivata, ed in cui la somma delle prestazioni ricorrenti e del capitale
garantito a scadenza, decurtata della quota destinata alla copertura del
caso morte, è pari al premio versato dal contraente, ha ritenuto
rilevante, ai fini della tassazione, la scadenza del contratto o del riscatto
anticipato, perché solo in quella data può emergere leventuale
guadagno dellassicurato in quanto dipendente unicamente dal risultato
della componente derivata del titolo strutturato. E stato in particolare
precisato che lesistenza di un reddito imponibile potrà
essere verificata al momento dellerogazione della prestazione ricorrente
soltanto qualora il rendimento della polizza sia a tale data determinabile
con certezza.
Con il quesito allegato al citato Prot. 0247 dell11 luglio 2006
abbiamo rappresentato allAgenzia delle Entrate il caso in cui le
clausole contrattuali previste in alcuni prodotti commercializzati non
prevedono, in caso di riscatto anticipato, alcun capitale garantito ovvero
prevedono la garanzia di un capitale ridotto, sicché la prestazione
erogata a tale titolo può risultare inferiore a quella garantita
a scadenza ed abbiamo in proposito evidenziato che ove si procedesse a
tassare le prestazioni ricorrenti considerando il fatto che a scadenza
è previsto un capitale garantito, in caso di riscatto (evento questo
del tutto fisiologico) lassicurato risulterebbe inciso da una tassazione
su redditi non conseguiti di importo pari alla differenza tra capitale
garantito a scadenza e capitale effettivamente percepito (ove inferiore).
LAgenzia delle Entrate, con la nota del 3 novembre u.s. in commento,
ha in primo luogo ritenuto di dover escludere il criterio secondo cui
le prestazioni annuali ricorrenti sono imponibili soltanto qualora il
loro importo abbia superato quello dei premi pagati perché in tal
caso si ammetterebbe lesistenza di una presunzione secondo cui la
restituzione dei premi precederebbe il pagamento dei rendimenti, determinando
lirrilevanza a priori di rendimenti che presentino il carattere
della certezza.
Inoltre ha confermato limpostazione della risoluzione n. 138/E
del 2004 secondo cui, ai fini della tassazione, è rilevante la
prestazione garantita a scadenza, pur con la precisazione che limporto
di cui tener conto è il capitale minimo, se di ammontare prestabilito,
garantito non solo alla scadenza del contratto ma anche nel caso di riscatto
anticipato. Pertanto le prestazioni ricorrenti diventano imponibili se
il loro importo, aumentato di detto capitale minimo garantito in caso
di riscatto anticipato, eccede i premi versati per il caso vita.
Qualora la polizza non garantisca la corresponsione di alcuna prestazione
né a scadenza né tanto meno in caso di riscatto anticipato,
leventuale reddito differenziale potrà essere determinato
con certezza soltanto alla data di scadenza del contratto o del riscatto.
Da ultimo riteniamo opportuno sottolineare che la descritta soluzione
dissipa il dubbio da taluni posto in passato che le cc. dd. cedole costituiscano
una sorta di riscatto parziale.
Naturalmente anche per le polizze in esame si può ipotizzare un
riscatto parziale qualora la prestazione liquidata riduca definitivamente
il valore della polizza (cioè sia il capitale a scadenza o in caso
di riscatto sia le successive prestazioni periodiche).
In questultimo caso occorrerà determinare il rendimento da
assoggettare a tassazione avendo riguardo alla quota parte della polizza
che con il riscatto parziale viene liquidata definitivamente. A tal fine
potrà farsi riferimento ai criteri indicati nella circolare ANIA
Prot. 226 del 7 ottobre 1998 per stabilire la quota parte del premio e
delle pregresse prestazioni periodiche da confrontare con la prestazione
definitivamente liquidata.
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la Nota dell'Agenzia delle Entrate
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