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Prodotti finanziario-assicurativi - Documento di consultazione CONSOB sui nuovi obblighi informativi degli intermediari
28/07/2009

La Consob ha pubblicato il documento di consultazione riportato in allegato - disponibile anche sul sito www.consob.it - concernente nuovi obblighi di comunicazione di dati e di trasmissione di documenti alla Commissione da parte dei soggetti vigilati, alla luce delle recenti novità regolamentari.

Nel documento di consultazione sono previsti alcuni obblighi per le imprese di assicurazione, ai quali le stesse sono chiamate a rispondere nel caso specifico della distribuzione di prodotti finanziario-assicurativi effettuata direttamente. Il documento di consultazione riguarda anche i c.d. soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa (banche, SIM), prevedendo in capo a questi ultimi specifici obblighi informativi anche con riferimento alla distribuzione di prodotti finanziario-assicurativi.

Limitatamente a quanto previsto per le imprese di assicurazione, le informazioni contemplate dal documento di consultazione sono raggruppate nelle seguenti tre macro-categorie.

1) La macro-categoria "documentazione periodica" comprende gli atti e i documenti da inviare alla Consob secondo una cadenza temporale prestabilita. Le imprese di assicurazione (cfr. Tabella I.13.DP - DOCUMENTAZIONE PERIODICA alle pagg. 83-85 del Manuale Operativo) sarebbero tenute ad inviare annualmente, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, il Bilancio d'esercizio ed altri atti connessi a quest'ultimo, nonchè, ove ricorrano i presupposti, il Bilancio consolidato ed altri atti connessi a quest'ultimo.

Inoltre, le imprese dovrebbero inviare annualmente entro il 31 marzo di ogni anno:
- la Relazione sulle modalità di distribuzione dei prodotti finanziarioassicurativi, redatta in conformità all'Allegato II.14 del Manuale Operativo;
- la Relazione annuale sulle verifiche effettuate e il piano annuale delle verifiche programmate dalle funzioni aziendali di controllo in materia di distribuzione di prodotti finanziario-assicurativi, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato II.15 (in caso di relazioni infrannuali, queste vanno inviate entro 30 giorni dall'esame delle medesime relazioni da parte degli organi aziendali);
- la Relazione sui reclami ricevuti per iscritto nell'anno solare precedente con riferimento alla distribuzione di prodotti finanziario-assicurativi.

2) La macro-categoria "documentazione ad evento" fa riferimento agli atti e ai documenti inviati al verificarsi di una specifica e predeterminata situazione aziendale. Le imprese di assicurazione (cfr. Tabella I.13.DE - DOCUMENTAZIONE AD EVENTO a pag. 86 del Manuale Operativo) sarebbero tenute ad inviare una Relazione aggiornata sulle modalità di distribuzione dei prodotti finanziario-assicurativi ogni volta che si verifichino modifiche rilevanti infrannuali, entro 30 giorni dalla data in cui tali modifiche sono intervenute. Tale Relazione andrà redatta secondo lo schema di cui all'Allegato II.14 del Manuale Operativo.

3) La macro-categoria "dati strutturati" consiste nelle informazioni inviate, periodicamente o ad evento, secondo prospetti e/o modelli prestabiliti. Le imprese di assicurazione (cfr. Tabella I.13.DS - DATI STRUTTURATI a pag. 87 del Manuale Operativo) sarebbero tenute ad inviare semestralmente, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i "Dati sull'operatività svolta nella distribuzione di prodotti finanziario-assicurativi", seguendo le indicazioni e dell'Allegato II.13 del Manuale Operativo.

Ciascun adempimento informativo sopra riportato è contrassegnato da un codice che identifica il soggetto tenuto all'assolvimento dell'obbligo, la macrocategoria interessata e l'oggetto dell'obbligo. Ad esempio, l'obbligo di inviare da parte delle imprese il bilancio d'esercizio è contraddistinto dal codice I.13.DP.a, dove "I.13" contraddistingue le imprese di assicurazione, "DP" la macro-categoria documentazione periodica e "a" è la lettera progressiva attribuita all'oggetto dell'obbligo.

Il documento in pubblica consultazione prevede che i dati e i documenti oggetto degli obblighi informativi dovranno essere inviati alla Consob per via telematica, attraverso il c.d. sistema di "Teleraccolta". Per l'approfondimento di tali aspetti tecnici, si rinvia all'Allegato tecnico del Manuale Operativo incluso nel documento di consultazione.

E' possibile inviare commenti per la consultazione in oggetto entro il 15 settembre
2009.

Clicca qui per consultare il documento

Fonte: ANIA


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