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Tecnica
Il certificato prodotto ai sensi delle norme della serie UNI EN ISO 9001:2000
deve essere relativo all’oggetto dell’appalto per poter beneficiare
del dimezzamento della cauzione provvisoria
09/07/2010
A cura di Sonia Lazzini
Se ne deduce l’impossibilità che la ricorrente
. potesse beneficiare della riduzione della produzione al 50%, data la
carenza della idonea certificazione.
Infatti è assente nel certificato prodotto ai sensi delle norme
della serie UNI EN ISO 9001:2000 l’indicazione dei servizi di gestione
delle apparecchiature biomedicali, servizi richiesti dal bando unitamente
a quelli di manutenzione delle stesse apparecchiature: è evidente
che una cosa è la manutenzione, l’assistenza, l’installazione,
il collaudo e le verifiche di sicurezza e altra cosa è invece la
gestione, ossia l’uso vero e proprio di tali apparecchiature, attività
di cui invece hanno dato espressa certificazione le altre due imprese
raggruppate.
Se ne deduce l’impossibilità che la ricorrente . potesse
beneficiare della riduzione della produzione al 50%, data la carenza della
idonea certificazione.
Con riguardo agli atti principalmente impugnati. Ricorso per violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 75 D. Lgs 163/06 e s.m.i. e dell’art.
97 Cost., delle disposizioni di cui alla lettera di invito, di principi
fondamentali di imparzialità e buon andamento della P.A., del principio
di buona fede e correttezza dell’azione amministrativa, del principio
di par condicio, degli artt. 19, 46, 47 e 49 d.P.R. 445/00. Eccesso di
potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti
e carenza di presupposti. Ingiustizia grave e manifesta. L’aggiudicataria
è stata ammessa alla gara presentando una garanzia provvisoria
ridotta al 50%, ma senza allegare la relativa certificazione di qualità
e producendo invece una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R.
445/00 che ne attestava la conformità all’originale. Il caso
non rientra nelle disposizioni di cui all’art. 75 punto 7 del codice
dei contratti, visto che il caso non rientra tra quelli stabiliti dall’art.
47 d.P.R. 445/00. Ciò ha anche violato la parità tra i concorrenti,
poiché il raggruppamento di cui era parte la ricorrente, ha incontrato
serie difficoltà per presentare la documentazione corretta.
Motivi aggiunti: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75
D. Lgs 163/06 e s.m.i. e dell’art. 97 Cost., delle disposizioni
di cui alla lettera di invito, di principi fondamentali di imparzialità
e buon andamento della P.A., del principio di buona fede e correttezza
dell’azione amministrativa, del principio di par condicio, degli
artt. 19, 46, 47 e 49 d.P.R. 445/00. Eccesso di potere per difetto di
motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di presupposti.
Ingiustizia grave e manifesta. Elettronica Controinteressata ha prodotto
in giudizio varie certificazioni inerenti ISO 9000, nessuna in copia autentica
e nessuna che consenta di individuare se chi le ha rilasciate è
accreditato
Violazione dell’art. 75 D. Lgs. 163/06 e del principio di imparzialità.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposti e
difetto di istruttoria. Quanto sopra esposto dimostra che Ricorrente tre
Biomedica, oltre a non avere i requisiti di partecipazione alla gara,
non poteva beneficiare della riduzione della cauzione al 50%, elemento
viziante la partecipazione di tutto il raggruppamento.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
Il ricorso merita accoglimento
La caratteristica di raggruppamento “orizzontale” rende ancor
più grave la mancata definizione delle quote di partecipazione,
visto che la Ricorrente tre Biomedica S.r.l. non era nemmeno in possesso
di tutti i requisiti richiesti - secondo motivo.
Infatti è assente nel certificato prodotto ai sensi delle norme
della serie UNI EN ISO 9001:2000 l’indicazione dei servizi di gestione
delle apparecchiature biomedicali, servizi richiesti dal bando unitamente
a quelli di manutenzione delle stesse apparecchiature: è evidente
che una cosa è la manutenzione, l’assistenza, l’installazione,
il collaudo e le verifiche di sicurezza e altra cosa è invece la
gestione, ossia l’uso vero e proprio di tali apparecchiature, attività
di cui invece hanno dato espressa certificazione le altre due imprese
raggruppate.
Dalla fondatezza delle censure fin qui esaminate discende inevitabilmente
la fondatezza anche del terzo motivo del ricorso incidentale, ossia l’impossibilità
che Ricorrente tre Biomedica S.r.l. potesse beneficiare della riduzione
della produzione al 50%, data la carenza della idonea certificazione.
Per le suesposte considerazioni il ricorso incidentale deve essere accolto
con l’assorbimento del quarto motivo e conseguentemente vanno dichiarati
inammissibili il ricorso principale e i motivi aggiunti.
Si legga anche
Sui rapporti fra possesso della certificazione di qualità e riduzione
delle cauzioni negli appalti di lavori,
La riduzione della cauzione di cui all’art. 8, comma 11 quater,
lettera a) della legge 11.2.1994 n. 109 configuria un beneficio riconosciuto
ad un’impresa in considerazione di una sua particolare condizione
soggettiva - attestata dal possesso della certificazione di qualità
- per cui questa è ritenuta maggiormente affidabile, sia come concorrente
che come potenziale affidataria dell’appalto.
Ne deriva l’automatica applicabilità della norma, nel senso
che il beneficio della riduzione della cauzione deve ritenersi operante
indipendentemente da un’espressa previsione da parte della lex specialis
di gara che non potrebbe nemmeno legittimamente escluderne a priori l’operatività.
Sui rapporti fra possesso della certificazione di qualità e riduzione
delle cauzioni negli appalti di lavori, appare utile sottolineare quanto
di insegna il Tar Campania, Napoli, con la sentenza numero 8841 del 2005;:
<Poichè la portata generale dell’istituto deve tenere
conto della natura soggettiva del beneficio che ne caratterizza l’applicazione
nel caso concreto, bisogna tener conto di determinati presupposti.
1. Innanzitutto, occorre che vi sia una manifestazione di volontà
espressa ed inequivoca da parte dell’impresa di volersi avvalere
della riduzione, dichiarazione in mancanza della quale, infatti, la stazione
appaltante si troverebbe di fronte ad una garanzia di importo ingiustificatamente
dimezzato, circostanza che, oggettivamente considerata, integrerebbe addirittura
gli estremi di una legittima causa di esclusione.
2. Inoltre, trattandosi di un beneficio operante solo in presenza della
certificazione di qualità, l’impresa che intenda avvalersene
ha l’onere di dimostrare documentalmente il possesso di tale requisito.
3. Infine, poiché la riduzione dell’importo cauzionale è
giustificata dalla maggiore affidabilità strutturale ed operativa
dell’impresa, è necessario che tale requisito sia posseduto
con riferimento all’oggetto specifico dell’appalto, dovendo
pertanto esservi corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori
posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità.>
Riportiamo qui in
allegato la sentenza numero 5260 del 24 2010 pronunciata
dal Tar Liguria, Genova
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