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Giurisprudenza assicurativa Cassazione penale, sez. IV, 22 settembre 2009, n. 36869 In materia di infortuni sul lavoro, nel caso di appalto di lavori di ristrutturazione edilizia il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati. La violazione di tale disposizione configura a carico del committente un’ipotesi di responsabilità per “culpa in eligendo”. |
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