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Tecnica
Il contratto di appalto, stipulato dalla
Pubblica Amministrazione in seguito alla commissione di un reato, deve
ritenersi nullo ai sensi dell’art. 1418, coma 1, c.c.
22/07/2010
A cura di Sonia Lazzini
Se dal reato commesso scaturisce la nullità del
provvedimento di aggiudicazione, va rilevato che ai sensi del combina-to
disposto di cui agli artt. 27 septies L. n. 241/1990 e 6, comma 1, L.
n. 205/2000 (poi sostituito dall’art. 244, comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006)
il Giudice Amministrativo può pronunciare la nullità del
provvedimento amministrativo (cfr. TAR Basilicata Sent. n. 687 del 28.11.2007);
ai sensi e per gli effetti della seconda frase dell’art. 244, comma
1, D.L.gvo n. 163/2006 (aggiunto dall’art. 7 D.L.g.vo n. 53/2010,
il quale ha re-cepito la Direttiva Comunitaria n. 66/2007 tardivamente,
in quanto l’art. 3 di tale Direttiva aveva stabilito il termine
di recepimento del 20.12.2009) la giurisdizione esclusiva del Giudice
Ammini-strativo “si estende alla dichiarazione di inefficacia del
contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni
alter-native” (al riguardo va pure evidenziato che recentemente
con Or-dinanza n. 2906 del 10.2.2010 le Sezioni Unite Civili della Corte
di Cassazione avevano già statuito che dopo il 20.12.2009, cioè
dopo la scadenza del termine di recepimento della citata Direttiva Comunitaria
n. 66/2007, spetta al Giudice Amministrativo dichia-rare privo di effetti
il contratto di appalto, conseguente ad un’illegittima aggiudicazione);
poichè il predetto art. 244, com-ma 1, seconda frase, D.L.gvo
n. 163/2006 è una norma di diritto processuale, trova immediata
applicazione, attesocchè per tutte le norme di diritto processuale
vige il principio del “tempus regit actum”, secondo il quale
le nuove norme si applicano anche ai giu-dizi pendenti e perciò
anche con riferimento alle controversie relative all’impugnazione
di provvedimenti amministrativi già emana-ti prima dell’entrata
in vigore di tali norme.
Tenuto conto del contenuto delle intercettazioni telefoniche, depositate
in giudizio, e della fondatezza del primo motivo di impugnazione del ricorso
principale, sussistono giusti motivi per di-sporre tra le parti la compensazione
delle spese di giudizio.
Riportiamo qui in
allegato la sentenza numero 453 del 28 giugno 2010 pronunciata dal
Tar Basilicata, Potenza
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