![]() |
![]() |
|||
|
Giurisprudenza assicurativa Cass. Civ., 6 novembre 2009, n. 23661 In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, nel caso di opposizione al verbale di accertamento con cui si contesti la violazione dell’art. 7, del d. lgs. n. 285/1992 – ossia l’accesso in zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione in orario non consentito – ad avviso della Corte, qualora con deliberazione della Giunta comunale si provveda a prolungare, in un determinato periodo dell’anno, l’orario della zona a traffico limitato, il Comune è tenuto a darne idonea pubblicità, modificando la segnaletica posta all’ingresso dei varchi in modo che l’utente sia adeguatamente informato del provvedimento. Il relativo onere della prova spetta all’autorità amministrativa, pertanto non può essere affermata la responsabilità dell’utente che sia transitato nella zona a traffico limitato facendo affidamento su un cartello stradale posto all’ingresso del varco che, con riguardo a quella fascia oraria, non ponga alcuna delimitazione, tanto all’ingresso, quanto alla circolazione. |
| |