Giurisprudenza assicurativa
Assicurazione Obbligatoria R.C. Auto – Risarcimento del danno – Ipotesi di intervento del Fondo di garanzia vittime della strada – Liquidazione dei danni – Riferimento normativo al massimale di legge per persona danneggiata in fattispecie antecedente al 1° maggio 1993
29/07/2010

Sez. Un. civ., 1° luglio 2009, n. 15376

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti – in fattispecie antecedente al 1° maggio 1993 –, per «persona danneggiata» deve intendersi, ai sensi dell’art. 21, l. n. 990/1969 (applicabile «ratione temporis»), non soltanto la vittima diretta dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono essere necessariamente risarciti tutti nell’ambito del massimale previsto per ciascuna persona, il limite del risarcimento risultando, viceversa, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, distintamente per ciascun danno, salvo il limite del massimale c.d. «catastrofale» (ovveroper singolo sinistro).


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