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Giurisprudenza assicurativa Sez. Un. civ., 1° luglio 2009, n. 15376 In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti – in fattispecie antecedente al 1° maggio 1993 –, per «persona danneggiata» deve intendersi, ai sensi dell’art. 21, l. n. 990/1969 (applicabile «ratione temporis»), non soltanto la vittima diretta dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono essere necessariamente risarciti tutti nell’ambito del massimale previsto per ciascuna persona, il limite del risarcimento risultando, viceversa, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, distintamente per ciascun danno, salvo il limite del massimale c.d. «catastrofale» (ovveroper singolo sinistro). |
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