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Tecnica
Legittimo annullamento di un’aggiudicazione,
con escussione della relativa cauzione provvisoria per gravi infrazioni
debitamente accertate agli obblighi in materia di rapporti di lavoro
29/07/2010
A cura di Sonia Lazzini
Il provvedimento di decadenza (dell’aggiudicazione
con escussione della relativa cauzione provvisoria) impugnato in prime
cure restasse esente dai dedotti profili di illegittimità atteso
che risultavano in atti gravi infrazioni debitamente accertate agli obblighi
in materia di rapporti di lavoro (con particolare riguardo alla regolarità
contributiva) e che la successiva regolarizzazione non risultava idonea
a sortire alcuna efficacia sanante ai fini della singola vicenda di gara.
Ciò, in quanto detta regolarizzazione era intervenuta soltanto
dopo la presentazione dell’offerta e dopo la scadenza del termine
ultimo a tal fine fissato dall’Amministrazione aggiudicatrice
Si è esposto in narrativa che i primi Giudici hanno accolto il
motivo di ricorso proposto al riguardo dalla soc. Controinteressata Universal
Italiana osservando che non fosse nel caso di specie ravvisabile una “violazione
grave definitivamente accertata”.
Tuttavia, la richiamata parte della sentenza non sembra aver tenuto adeguatamente
conto di una serie di circostanze rilevanti, fra cui:
- il fatto che, secondo pacifiche risultanze, la società appellata
fosse stata iscritta alla Cassa Edile Polesana sino al dicembre del 2005
(e quindi, che fosse ancora iscritta a tale Cassa edile alla data di presentazione
della domanda – agosto 2005 -);
- il fatto che, con nota in data 30 novembre 2005, la richiamata Cassa
Edile avesse comunicato che la società appellata risultava non
in regola con gli obblighi contributivi sin dal marzo del 2005;
- il fatto che la società appellata avesse provveduto a regolarizzare
al propria posizione contributiva solo in un momento successivo alla presentazione
della domanda e al termine ultimo per tale presentazione fissato dalla
lex specialis di gara (si veda la nota della Cassa Edile Polesana in data
22 febbraio 2006);
Ebbene, questa essendo la situazione in fatto entro cui inquadrare la
vicenda di causa, il Collegio ritiene di prestare puntuale adesione al
condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui nel settore previdenziale,
in considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti dei lavoratori,
sulla finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese derivanti dalla
mancata osservanza degli obblighi in materia , debbono considerarsi "gravi"
tutte le inadempienze rispetto a detti obblighi, salvo che non siano riscontrabili
adeguate giustificazioni (che nel caso di specie non sussistono) relative
– ad es. - alla sussistenza di contenziosi di non agevole e pronta
definizione sorti a seguito di verifiche e contestazioni da parte degli
organismi previdenziali ovvero alla necessità di verificare le
condizioni per un condono o per una rateizzazione (Cons. Stato, Sez. VI,
sent. 1930/2010; id. Sez. V, n. 5096/2008).
Ai limitati fini che qui rilevano, tuttavia, il Collegio osserva che
anche il motivo di decadenza fondato sulla carenza del requisito della
regolarità contributiva risultasse fondato e che, conseguentemente,
anche sotto tale aspetto la pronuncia in epigrafe risulti meritevole di
riforma.
La giurisprudenza di questo Consiglio ha già avuto modo di chiarire
che deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione
contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad
efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento (Cons. Stato,
sez. IV, n. 1458/2009).
Si tratta, del resto, di un corollario del più generale principio
(già affermato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE
con la pronuncia del 9 febbraio 1996, in cause riunite C-226/04 e C-228/04)
secondo cui la sussistenza del requisito della regolarità fiscale
e contributiva (che, pure, può essere regolarizzato in base a disposizioni
nazionali di concordato, condono o sanatoria) deve comunque essere riguardata
con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle
offerte, a nulla rilevando una regolarizzazione successiva la quale, pertanto,
non potrà in alcun modo incidere sul dato dell’irregolarità
ai fini della singola gara.
Riconducendo i principi appena richiamati alle peculiarità del
caso di specie, il Collegio osserva che il provvedimento di decadenza
impugnato in prime cure restasse esente dai dedotti profili di illegittimità
atteso che risultavano in atti gravi infrazioni debitamente accertate
agli obblighi in materia di rapporti di lavoro (con particolare riguardo
alla regolarità contributiva) e che la successiva regolarizzazione
non risultava idonea a sortire alcuna efficacia sanante ai fini della
singola vicenda di gara. Ciò, in quanto detta regolarizzazione
era intervenuta soltanto dopo la presentazione dell’offerta e dopo
la scadenza del termine ultimo a tal fine fissato dall’Amministrazione
aggiudicatrice.
SI LEGGA ANCHE
la decisione numero 1930 del 6 aprile 2010 pronunciata dal Consiglio
di Stato
L’ipotizzata possibilità di rinunciare all’avvalimento
originariamente dichiarato deve, pertanto, escludersi, perché tale
rinuncia determinerebbe la possibilità di partecipare ad una gara
pur in assenza dei prescritti requisiti di fatturato, solo perché
risultano poi concretamente sussistenti i requisiti per eseguire l’appalto
con riferimento ai lotti aggiudicati
Al contrario, requisiti di partecipazione e requisiti di aggiudicazione
vanno valutati separatamente e la mancanza dei primi non può essere
sanata dalla presenza dei secondi.
Del resto, tramite la dichiarazione di avvalimento, l’odierna appellante
ha comunque avuto un non trascurabile vantaggio, consistente nella possibilità
di aggiudicarsi un numero maggiore di lotti. Tale vantaggio (di cui l’impresa
ha goduto nel momento stesso in cui è stata ammessa a partecipare
per tutti i lotti per i quali ha formulato l’offerta) che incide
sulla tutela della concorrenza, perché modifica le possibilità
di aggiudicazione di ciascuna impresa, ha come naturale contropartita
l’assunzione del rischio che l’impresa ausiliaria sia priva
di requisiti di partecipazione e possa, pertanto, compromettere l’aggiudicazione
anche di quei lotti con riferimento ai quali l’impresa ausiliata
avrebbe potuto partecipare da sola.
Con nota del 19 maggio 2009 Trenitalia comunicava alla ricorrente l’inefficacia
dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva alla ricorrente dei lotti
5 e 6, in quanto “è stata accertata in capo all’Impresa
ausiliaria la sussistenza della causa ostativa di cui all’art. 38,
comma 1, lettera i) del DLgs 163/2006 e, pertanto – considerato
quanto previsto dall’art. 49, comma 2, lettera b) – l’inammissibilità
dell’avvalimento prestato, con conseguente difetto dei requisiti
di partecipazione in capo a codesta Società”.
Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. Lazio, la società ricorrente
ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento che disponeva
l’inefficacia dell’aggiudicazione in suo favore, nonché
i provvedimenti di aggiudicazione dei lotti nn. 5 e 6 e tutti gli atti
comunque connessi.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.a.r. ha respinto
il ricorso.
8. Avverso tale decisione la ricorrente. ha proposto appello chiedendone
la riforma.
Le censure proposte dalla ricorrente avverso tale provvedimento possono
essere così sintetizzate:
a) l’eventuale causa di esclusone ex art. 38, comma 1, lett. i)
in capo alla ditta ausiliaria. non potrebbe assumere alcuna rilevanza
in quanto la Ricorrente in relazione ai lotti aggiudicati era in possesso
del requisito di fatturato, a prescindere dell’avvalimento. Ciò
in quanto Ricorrente avrebbe fatto ricorso all’avvalimento in sede
di prequalifica solo al fine di potersi aggiudicare ulteriori lotti, mentre
in relazione ai lotti aggiudicati in proprio favore (n. 5 e n. 6), il
fatturato specifico della AUSILIARIA sarebbe comunque irrilevante, in
quanto il medesimo requisito di fatturato era posseduto in toto dalla
sola Ricorrente;
b) l’accertamento della irregolarità contributiva di AUSILIARIA
sarebbe illegittimo in quanto Trenitalia: 1) non avrebbe accertato adeguatamente
la sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 38, comma 1,
lett. i, d.lgs n. 163/2006; 2) non avrebbe compiuto alcuna valutazione
sulla “gravità” dell’inadempimento, che invece
la norma le imponeva; 3) non avrebbe consentito il contraddittorio con
l’impresa.
c) in ogni caso, la AUSILIARIA s.p.a. sarebbe in regola con gli adempimenti
prescritti dalla normativa di riferimento in materia oneri previdenziali
ed assistenziali, come attestato dal DURC emesso in data 7 maggio 2009,
ossia in data antecedente l’adozione del provvedimento impugnato.
d) anche prima del 7 maggio 2009, la posizione contributiva della AUSILIARIA
dovrebbe considerarsi comunque regolare, dovendosi escludere che i DURC
esibiti da Trenitallia siano significativi di violazioni definitivamente
accertate e gravi, anche in considerazione della possibilità di
compensare i debiti contributivi verso l’INPS maturati da AUSILIARIA
per gli importi anticipati per conto dell’INPS in relazione a trattamenti
di integrazione salariale in attuazione degli accordi stipulati con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché con le rappresentazione
sindacali, accorsi aventi ad oggetto la c.d. solidarietà difensiva
e la c.d. CIGS ai sensi dell’art. 1, comma 5, l. n. 223/1991.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello
del Consiglio di Stato?
L’appello non merita accoglimento.
12. Trenitalia ha dichiarato l’inefficacia dell’aggiudicazione
disposta a favore di Ricorrente dei lotti nn. 5 e 6, in quanto “è
stata accertata in capo all’impresa ausiliaria AUSILIARIA s.p.a.
la sussistenza della causa ostativa di cui all’art. 38, comma 1,
lett. i) d.lgs. n. 163/2006 e, pertanto – considerato quanto previsto
dall’art. 49, comma 2, lett. b) – l’inammissibilità
dell’avvalimento prestato, con conseguente difetto di partecipazione
in capo a codesta Società”.
Il primo motivo di ricorso, con cui si sostiene l’irrilevanza dell’avvalimento
(e, quindi, della eventualmente carenza dei requisiti in capo all’impresa
ausiliaria) non può essere condiviso perché introduce una
inammissibile separazione tra requisiti di partecipazione alla gara e
requisiti di aggiudicazione, portando alla conclusione, certamente inacettabile,
secondo cui l’eventuale carenza di un requisito di partecipazione
può ritenersi superata se, comunque, risultano sussistenti i requisiti
di aggiudicazione.
Nel caso di specie, è vero che la Ricorrente s.r.l. aveva un fatturato
sufficiente per partecipare alla gara relativa ai lotti n. 5 e n. 6 (che
poi si è aggiudicata). E’ pacifico, tuttavia, che l’appellante
abbia presentato un’offerta per altri lotti, all’aggiudicazione
dei quali non avrebbe potuto concorrere senza avvalersi del fatturato
di AUSILIARIA.
Per stabilire se Ricorrente avesse i requisiti per partecipare alla gara,
occorre fare riferimento ai lotti per i quali si è chiesto di partecipare,
non a quelli effettivamente aggiudicati. Del resto, se Ricorrente avesse
presentato le stesse offerte senza avvalersi di AUSILIARIA sarebbe stata
certamente esclusa dalla gara, perché sprovvista del prescritto
requisito di fatturato. E’ evidente allora che la partecipazione
di AUSILIARIA è stata rilevante, in quanto ha consentito a Ricorrente
di partecipare ad una gara, alla quale, altrimenti, non avrebbe potuto
partecipare.
L’ipotizzata possibilità di rinunciare all’avvalimento
originariamente dichiarato deve, pertanto, escludersi, perché,
nella fattispecie oggetto del presente giudizio, tale rinuncia determinerebbe
la possibilità di partecipare ad una gara pur in assenza dei prescritti
requisiti di fatturato, solo perché risultano poi concretamente
sussistenti i requisiti per eseguire l’appalto con riferimento ai
lotti aggiudicati. Al contrario, requisiti di partecipazione e requisiti
di aggiudicazione vanno valutati separatamente e la mancanza dei primi
non può essere sanata dalla presenza dei secondi.
Del resto, tramite la dichiarazione di avvalimento, l’odierna appellante
ha comunque avuto un non trascurabile vantaggio, consistente nella possibilità
di aggiudicarsi un numero maggiore di lotti. Tale vantaggio (di cui l’impresa
ha goduto nel momento stesso in cui è stata ammessa a partecipare
per tutti i lotti per i quali ha formulato l’offerta) che incide
sulla tutela della concorrenza, perché modifica le possibilità
di aggiudicazione di ciascuna impresa, ha come naturale contropartita
l’assunzione del rischio che l’impresa ausiliaria sia priva
di requisiti di partecipazione e possa, pertanto, compromettere l’aggiudicazione
anche di quei lotti con riferimento ai quali l’impresa ausiliata
avrebbe potuto partecipare da sola.
13.2. Occorre, quindi, verificare se in capo a AUSILIARIA fosse configurabile
la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. i, d.lgs
n. 163/2006.
Anche a tale quesito si deve dare risposta positiva.
Con riguardo alle censure concernenti le modalità di accertamento
del requisito della regolarità contributiva, non si può
non tener conto che attualmente il nostro ordinamento affida un ruolo
fondamentale alla certificazione di regolarità contributiva rilasciato
dagli enti previdenziali e dalle Casse edili ai sensi dell'art.2 del d.l.
25 settembre 2002, n. 210 , così come modificato dalla legge di
conversione 22 novembre 2002, n. 266 e dell'art. 3 , comma 8, lett. b-bis)
d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10
d.lgs. 10 settembre 2003, n.276.
Il che significa che lo strumento principale per ogni accertamento in
tema di regolarità contributiva è ormai la predetta certificazione
proveniente dai suddetti organismi, mentre la precedente normativa in
materia contenuta nell'art.75 del D.P.R. n. 554 del 1999 deve considerarsi
ormai superata.
Il DURC assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi
fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico
ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso
della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo
2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso.
Attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione
appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai
dati ed alle circostanze in esso contenute (cfr. Cons. Stato, sez. IV,
n. 1458/2009)
ED ANCORA
la decisione numero 1458 del 12 marzo 2009, emessa dal Consiglio di Stato
Attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione
appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai
dati ed alle circostanze in esso contenute.
La regolarità contributiva e fiscale delle imprese partecipanti
alla gara per l’aggiudicazione di appalti con la p.a. deve essere
presente al momento della offerta e deve essere assicurata pure in momenti
successivi alla presentazione della domanda e dell’offerta e quindi
certamente fino al momento della aggiudicazione, essendo palese la esigenza
per la stazione appaltante di verificare l’affidabilità del
soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa (C.
Stato, IV, 31 maggio 2007, n.2876).
La necessità della regolarità è tale che il presupposto
normativo consente alla amministrazione di appurare, in presenza di elementi
contraddittori, la reale situazione in ordine, tra l’altro, anche
alla posizione contributiva della singola ditta partecipante (C. Stato,
IV, 31 maggio 2007, n.2876).
A seguito della entrata in vigore della disciplina sul certificato di
regolarità contributiva, dettata dagli articoli 2, d.l. 25 settembre
2002, n.210, come modificato dalla l.conv. 22 novembre 2002 n.266, e 86
comma 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n.276, la verifica della regolarità
contributiva delle imprese partecipanti alle procedure di gara per l’aggiudicazione
di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti
di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti,
che non possono sindacarne il contenuto (Consiglio Stato, V, 23 gennaio
2008, n.147).
In materia di gare per l’aggiudicazione di lavori pubblici, dalla
disciplina istitutiva del Durc (Documento unico di regolarità contributiva,
rilasciato in base a convenzioni tra Inps e Inail ai sensi dell’articolo
2 comma 2 d.l. 25 settembre 2002 n.210), l’impresa che si rende
aggiudicataria di un appalto deve non solo essere in regola con gli obblighi
previdenziali ed assistenziali sulla stessa gravanti fin dal momento della
presentazione della domanda, ma deve conservare la correttezza contributiva
per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale.
Ne consegue che l’eventuale accertamento di una pendenza di carattere
previdenziale o assistenziale in capo all’impresa pur dichiarata
aggiudicataria dell’appalto prodottasi anche in epoca successiva
alla scadenza del termine per partecipare al procedimento di scelta del
contraente implica, a seconda dei casi, la impossibilità per l’amministrazione
appaltante di stipulare il contratto con l’impresa medesima, ovvero
la risoluzione dello stesso; sempre in forza di ciò, è del
tutto irrilevante un eventuale adempimento tardivo della obbligazione
contributiva quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad
efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento.
In tema di affidamento di un appalto di lavori pubblici, la produzione
di un durc, entro il periodo di sua efficacia, è utile non solo
al fine della partecipazione alla gara, ma è anche idoneo a comprovare
la posizione di regolarità o irregolarità contributiva di
cui all’articolo 75 dpr 554/1999; pertanto, una volta che il legislatore
abbia normato lo spazio temporale entro il quale un durc deve ritenersi
valido (nella specie copriva fino alla fase di aggiudicazione e non era
consentita una regolarità successiva), la sua efficacia vale sotto
tutti i profili per i quali viene in rilievo nell’ambito di una
gara.
Si ritiene anche che – a causa della inderogabilità e imperatività
della disciplina in questione - nel caso in cui un bando di gara di appalto
pubblico non preveda l’obbligo per l’impresa che risulti aggiudicataria
di presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla
regolarità contributiva, il medesimo bando debba intendersi integrato
dalla prescrizione di tale obbligo di cui all’art. 2, d.l. 25 settembre
2002, n.210._L’articolo 1 comma 1 d.l. 25 settembre 2002 n.210 (convertito
con modificazioni dalla l.22 novembre 2002 n.266), ha stabilito che le
imprese affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla
stazione appaltante la certificazione relativa alle regolarità
contributive a pena di revoca dell’affidamento. _Una evidente logica
di economia dei mezzi giuridici conduce a interpretare la norma citata
nel senso di rendere doverosa la esclusione dalla gara quante volte, come
nella specie, la situazione di irregolarità sia conclamata, alla
stregua della documentazione amministrativa in possesso dalla stazione
appaltante, in uno stadio anteriore all’intervento della aggiudicazione;
e tanto al fine di evitare la illogica aggiudicazione di una gara destinata
ad essere oggetto di successiva ed obbligatoria autotutela alla stregua
della normativa ora richiamata (Consiglio di Stato, VI; 29 ottobre 2004,
n.7045).
La regolarità va accertata in capo già al mero partecipante
(che in ipotesi può essere affidatario) e in tale senso non può
ravvedersi una diversità di rigidità della disciplina tra
partecipanti e affidatari.
La difesa dell’impresa ricorda che l’articolo 38 comma 1
lettera i) richiede la sussistenza di “violazioni gravi” e
la semplice menzione nel DURC della assenza di regolarità contributiva
non può condurre di per sé alla esclusione della impresa
risultata non in regola anche perché il documento in questione
non specifica nulla a proposito della definitività dell’accertamento
(in tal senso parere della Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.102 dell’8 novembre 2007,
che in sostanza demanda la decisione alla stazione appaltante).
In senso contrario rispetto alle posizioni difensive della impresa ALFA
va osservato che nella specie la partecipante, poi affidataria, come risulta
dalle relative attestazioni, alla data del 17 dicembre 2007, coincidente
con la avvenuta aggiudicazione, non era in regola né con la Cassa
edile né con l’INPS.
Si tratta quindi di una irregolarità grave e sussistente già
all’epoca della fase di aggiudicazione.
Non risulta inoltre la contestazione o confutazione di tali attestazioni
e il DURC assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi
fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico
ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso
della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo
2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso.
Attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione
appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai
dati ed alle circostanze in esso contenute.
Non risulta che per la situazione di attestata irregolarità sia
stato attivato alcun tipo di tutela al fine di contestare l’accertamento
(tutela che, se azionata in modo non temerario, avrebbe reso non definitivamente
accertato il grave inadempimento).
Nella specie si è verificata in primo luogo una ipotesi di falsità
della dichiarazione in merito alla posizione di regolarità contributiva;
in secondo luogo, e in ogni caso, la posizione di irregolarità
contributiva deve ritenersi acclarata, non contestata, non regolarizzabile
a posteriori, non contestata in fatto, da valutarsi certamente non lieve,
riguardando in quel periodo di riferimento, ben due istituti su tre.
Riportiamo qui in allegato
la decisione numero 4243 del 5 luglio 2010 pronunciata dal Consiglio di
Stato
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