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Tecnica
Accertato che dagli uffici dell’amministrazione
erano scomparsi i plichi contenenti le offerte di alcune concorrenti,
bisognava rifare tutta la procedura
30/07/2010
A cura di Sonia Lazzini
Il rimedio posto in atto dall’amministrazione procedente,
che ha scelto di proseguire la gara chiedendo ai soggetti partecipanti
di presentare nuove offerte o di confermare quelle già inviate,
non vale a sanare le violazioni dei principi generali
Basta, a questo proposito, rilevare come nel corso della procedura ripresa
dopo la scoperta della manomissione si sia rilevata la presenza nell’offerta
della aggiudicataria (che, pur non avendo subito il furto, aveva provveduto
a sostituire il plico) di un documento prima non riscontrato; e come,
in ogni caso, la conoscibilità di elementi ricavabili dal contenuto
dei plichi sottratti sia stata tale da snaturare la segretezza necessaria
a garantire la trasparenza della scelta e la par condicio tra i partecipanti
alla gara.
venuta meno l’unicità e la continuità del procedimento,
sono state irrimediabilmente compromesse le formalità poste a presidio
della correttezza della procedura compartiva e a garanzia della legittimità
della conseguente scelta.
La società Ricorrente chiede la riforma della sentenza con la
quale il TAR della Campania ha accolto il ricorso proposto dalla società
CONTROINTERESSATA Controinteressata per ottenere l’annullamento
dell’aggiudicazione dell’appalto di cui infra alla costituenda
Atiricorrente- Ricorrente due srl.
La medesima sentenza ha respinto il ricorso nella parte relativa alla
richiesta di risarcimento del danno proposta dalla società CONTROINTERESSATA,
la quale ha quindi proposto appello incidentale avverso tale parte della
decisione.
Un secondo appello incidentale è stato proposto dalla costituenda
Ati ALFA - ALFA DUE, per il caso di accoglimento dell’appello principale.
La vicenda riguarda la procedura concorsuale indetta con bando del 26
gennaio 2007 dal consorzio Cimitero Ottaviano-San Giuseppe Vesuviano per
l’affidamento della concessione per la progettazione definitiva
ed esecutiva, costruzione e gestione funzionale ed economica dell’ampliamento
del cimitero consortile.
Alla procedura hanno chiesto di partecipare, tra le altre, le costituende
Ati CONTROINTERESSATA – Controinteressata due – Controinteressata
tre,ricorrente& AP – Ricorrente due e ALFA - ALFA DUE.
Nella seduta del 1° aprile 2008, indetta per dare inizio alle operazioni,
la commissione, accertato che dagli uffici dell’amministrazione
erano scomparsi i plichi contenenti le offerte di alcune concorrenti,
rinviava le operazioni a data da destinarsi. Il responsabile del procedimento,
con provvedimento del 5 giugno 2008, decideva di convalidare il procedimento
svolto fino a quel momento e di riaprire per le sole imprese partecipanti
fino al 30 giugno 2008 il termine per la presentazione di nuove offerte
o per confermare quelle già inviate; per quanto qui rileva, entro
la scadenza Ati CONTROINTERESSATA e Ati ALFA confermavano la propria offerta,
mentre Atiricorrente& AP presentava una nuova offerta.. Le operazioni
di gara, nella quale l’attuale appellante si è classificata
al primo posto, l’appellata al quinto e l’Ati ALFA al secondo,
si concludevano con l’approvazione dei relativi verbali in data
20 ottobre 2008 e la conseguente aggiudicazione provvisoria in favore
dell’Atiricorrente& AP, dichiarata aggiudicataria definitiva
con determinazione dirigenziale n. 5 del 19 dicembre 2008.
Tutti gli atti ed operazioni di gara sono stati impugnati da CONTROINTERESSATA
spa, che ha chiesto anche il risarcimento dei danni patiti per colpa dell’amministrazione;
ALFA scarl ha proposto ricorso con l’obiettivo di far cadere la
sola aggiudicazione a favore della prima classificata. Quest’ultima,
con ricorso incidentale, ha sostenuto l’inammissibilità del
gravame proposto da CONTROINTERESSATA, dolendosi della mancata esclusione
della ricorrente.
Il Tar della Campania, con la sentenza impugnata, riuniti i ricorsi, ha
ritenuto preliminare l’esame del ricorso principale rispetto a quello
incidentale proposto daricorrente& AP; ha accolto la domanda di annullamento
degli atti di gara, ritenuti viziati per la negligenza con la quale il
Consorzio aveva provveduto alla custodia del plichi contenenti le offerte,
tale da compromettere la par condicio tra i concorrenti e la trasparenza
del procedimento; ha respinto la domanda risarcitoria; ha dichiarato inammissibile
il ricorso incidentale svolto dalla resistente; ha dichiarato improcedibile
il ricorso proposto da ALFA , in quanto volto ad ottenere un’aggiudicazione
in ogni caso non più perseguibile.
Avverso tale sentenza hanno svolto appello, principale o incidentale,
tutte le società presenti nel primo giudizio; non si è invece
costituita l’amministrazione appellata.
All’odierna pubblica udienza le parti hanno ribadito le proprie
difese.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello
del Consiglio di Stato?
L’appello principale in esame è stato proposto dalla societàricorrente&
AP per contestare la sentenza con la quale il Tar della Campania ha accolto
il ricorso della società CONTROINTERESSATA avverso gli atti della
gara in narrativa specificata.
I) La società appellante deduce innanzitutto l’erroneità
della sentenza impugnata per il mancato accoglimento del ricorso incidentale,
proposto, come si è detto, in ragione della mancata esclusione
dalla gara della Ati ricorrente.
La censura è infondata.
Per risolvere il problema della precedenza logico-giuridica delle questioni
poste con i ricorsi principale e incidentale occorre in generale, come
ha puntualizzato la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato n. 11 del 2008, porre mente agli interessi dedotti in causa dalle
parti ricorrenti.
In particolare, quel che rileva al fine di una tale indagine è
la veste nella quale le parti pongono la domanda in giudizio, e il senso
della pronuncia richiesta, poiché tali aspetti sono entrambi funzionali
all’interesse sostanziale per il quale si agisce.
Nel caso di specie, la società CONTROINTERESSATA ha proposto ricorso
davanti al Tar quale partecipante alla gara, per ottenere la caducazione
dell’intera procedura, della quale assume l’illegittimità
globale e generalizzata: l’interesse (strumentale) del quale si
è fatta portatrice è relativo alla corretta esplicazione
della gara, e si situa quindi a monte della stessa aggiudicazione finale,
che non rivendica per sè.
La società CO.G & AP, nel proporre ricorso incidentale, ha
invece chiesto, in sostanza, l’esclusione della ricorrente principale,
esclusione che trova una precisa collocazione nella sequenza procedimentale:
essa agisce, invece, a tutela della posizione di aggiudicataria, raggiunta
al termine di tale sequenza.
Deriva da tali considerazioni che correttamente la sentenza impugnata
ha considerato il ricorso principale con precedenza su quello incidentale
proposto da CO.G: le questioni relative all’esame delle domande
di partecipazione delle imprese offerenti, e alle connesse esclusioni
(poste, come si è detto, dal ricorso incidentale), sono logicamente
successive a quella sollevata dalla ricorrente principale, che concerne
la legittimità dell’intera procedura: ed infatti anche la
legittimità dell’(eventuale) esclusione sconterebbe la legittimità
dell’intera fase procedimentale ad essa prodromica. In altre parole,
anche ove accolto, il ricorso incidentale non potrebbe determinare il
venir meno dell’interesse della ricorrente principale che, seppur
in ipotesi esclusa, sarebbe pur sempre (ed in tal caso, per così
dire, anche a maggior ragione) legittimata a ricorrere avverso una procedura
della quale assume l’intrinseca e totale illegittimità.
L’interesse (sostanziale e processuale) di CONTROINTERESSATA si
situa, quindi, in un momento anteriore a quello presidiato con il ricorso
di CO.G: l’esame del gravame principale deve, quindi, precedere
quello del ricorso incidentale, ed in tal senso emerge la correttezza
della sentenza impugnata.
II) Nel merito, il Tar ha rilevato che, per effetto della mancata custodia
delle buste contenenti le offerte delle imprese partecipanti alla gara,
conservate per lungo tempo in un armadio chiuso solo con nastro adesivo
e quindi facilmente accessibili, e della asportazione di due plichi, l’intera
procedura fosse viziata in radice e andasse annullata.
Anche su tale punto la sentenza merita conferma, poichè non è
dubbio, contrariamente a quanto pretende l’appellante principale,
che, venuta meno l’unicità e la continuità del procedimento,
siano state irrimediabilmente compromesse le formalità poste a
presidio della correttezza della procedura compartiva e a garanzia della
legittimità della conseguente scelta.
Basta, a questo proposito, rilevare come nel corso della procedura ripresa
dopo la scoperta della manomissione si sia rilevata la presenza nell’offerta
della aggiudicataria (che, pur non avendo subito il furto, aveva provveduto
a sostituire il plico) di un documento prima non riscontrato; e come,
in ogni caso, la conoscibilità di elementi ricavabili dal contenuto
dei plichi sottratti sia stata tale da snaturare la segretezza necessaria
a garantire la trasparenza della scelta e la par condicio tra i partecipanti
alla gara.
Il rimedio posto in atto dall’amministrazione procedente, che ha
scelto di proseguire la gara chiedendo ai soggetti partecipanti di presentare
nuove offerte o di confermare quelle già inviate, non vale a sanare
le violazioni dei principi generali, sopra ricordati, che si traducono
in precetti non disponibili da parte della stazione appaltante e non contrattabili
con i partecipanti: nessun rilievo può, quindi, assumere l’assenso
di tutte le imprese in gara che, secondo quanto pretende la società
appellante, avrebbe determinato la sostanziale convalida del procedimento.
Riportiamo qui in allegato
la decisione numero 4302 del 6 luglio 2010 pronunciata dal Consiglio di
Stato
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